Violenze fisiche, vessazioni morali e configurabilità  della circostanza attenuante - Appello Lecce Taranto, Sent., 22 marzo 2021

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 11 gennaio 2021, confermava la sentenza emessa il 16 maggio 2019 dal Tribunale di Taranto nei confronti dell'appellante alla suddetta deliberazione di prime cure. L’appellante è stato quindi confermato reo dei seguenti fatti-reati commessi nei confronti del proprio coniuge e più in particolare: A) "reato di cui agli artt. 572, 609 bis, 81 c.p. per aver maltrattato la moglie (...), sottoponendola nel corso della vita matrimoniale a violenze fisiche e vessazioni morali ed instaurando un clima familiare caratterizzato da sopraffazione. In particolare usava reiterate violenze fisiche in danno della moglie, la offendeva rivolgendole epiteti ingiuriosi, la scacciava dall'abitazione coniugale, la minacciava con un coltello e la costringeva a intrattenere rapporti sessuali contro la sua volontà e comunque con modalità non gradite"; B) "reato di cui agli artt. 582-585 in relazione all'art. 577 ultimo comma e 61 n. 2 c.p. perché al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, colpendola con schiaffi e pugni, cagionava alla moglie (...) lesioni personali consistite in "trauma cranico non commotivo da percosse.

 

Lunedì, 19 Luglio 2021
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Lecce
Appello Lecce Taranto, Sent., 22 marzo 2021 – Pres. Scisciolo, Cons. est. Lisi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

"In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici. (Fattispecie di ritenuta non ravvisabilità dell'attenuante per il solo fatto che la violenza sessuale era stata posta in essere ai danni di un minore dormiente, non accortosi della condotta, attesi la reiterazione degli atti, il potenziale danno psichico e l'elevato pericolo per il suo sviluppo psico - fisico derivante anche dalla semplice conoscenza di essere stato oggetto di abusi sessuali, nonché la irrilevanza del fatto che "ex post" non fossero stati provati danni psichici)".


Maltrattamenti – Violenza sessuale - Rif. Leg. artt. 81, 572, 609 bis, 609-nonies c.p

editor: Cianciolo Valeria