Nessun assegno divorzile se la moglie ha un nuovo compagno ed una nuova attività  commerciale - Appello Roma, Sez. Persona e Famiglia, sent. 19 aprile 2021

Lunedì, 19 Luglio 2021
Giurisprudenza | Merito | Convivenze | Divorzio Sezione Ondif di Roma
Appello Roma, Sez. Persona e Famiglia, sent. 19 aprile 2021 - Pres. Pagliari, Relatore Sordi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per la Corte d’Appello capitolina il nuovo e duraturo regime di vita more uxorio, formalizzato solo dopo l’emissione della sentenza di primo grado che ha contestualmente definito lo status e gli aspetti economici, la percezione della rendita» legata al canone di locazione dell’ex casa coniugale «e l’avvio dell’attività commerciale» sono elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere non più dovuto l’assegno divorzile.
La Corte d’appello dichiara cessato, in via retroattiva, a far data dalla domanda del ricorso che risale all’ottobre del 2015, l’obbligo dell’ex marito di versare all’ex moglie l’assegno di mantenimento e respinge la domanda della donna per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
 
Assegno divorzile – Revoca - Convivenza more uxorio – Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria