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Modifica delle condizioni di separazione e pendenza di giudizio di divorzio presso l'autorità  albanese - Tribunale di Reggio Emilia, decr. 3 giugno 2021

Nella specie, tra il giudizio di modifica delle condizioni della separazione (pendente dinanzi all’autorità giudiziaria italiana) e quello di divorzio (pendente dinanzi a quella dell’Albania) non ricorrono i requisiti della identità di petitum (e cioè dell’oggetto) e di causa petendi (e cioè del titolo) che costituiscono, insieme con l’identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché si verifichi la prospettata litispendenza, trattandosi di giudizi del tutto autonomi per la diversità di struttura e finalità dei due giudizi, destinati a concludersi, l’uno con una pronuncia idonea ad incidere esclusivamente sui profili afferenti alla genitorialità e su quelli economici, e l’altro con una pronuncia incidente prima di tutto sul vincolo matrimoniale.

Lunedì, 19 Luglio 2021
Giurisprudenza | Merito | Diritto internazionale | Processo civile | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Reggio Emilia
Tribunale di Reggio Emilia, decr. 3 giugno 2021 – Pres. Parisoli, Giud. Rel. Rago per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di sospensione del giudizio davanti al giudice italiano adito successivamente al giudice straniero, ex art. 7 l. n. 218 del 1995, la valutazione prognostica da effettuare, circa la possibilità della sentenza straniera di spiegare effetto in Italia, concerne il riscontro dell’identità tra i due giudizi delle parti, dell’oggetto e del titolo, dell’introduzione del giudizio straniero prima di quello italiano, della conoscenza da parte del convenuto dell’atto introduttivo del giudizio (in base al diritto straniero), del rispetto dei diritti essenziali della difesa nonché della regolare costituzione delle parti (sempre secondo il diritto straniero)»).

 

Matrimonio e divorzio - Efficacia di sentenze e di atti stranieri - Coniugi albanesi - Modifica delle condizioni di separazione - Pendenza di giudizio di divorzio presso l'autorità albanese con assunzione di provvedimenti provvisori - Litispendenza internazionale extra-comunitaria - Esclusione - Modifica delle statuizioni di separazione - Pendenza di giudizio divorzile all'estero - Liquidazione del contributo - Limiti temporali - Alimenti e mantenimento - Figlia maggiorenne - Tirocinio formativo - Revoca del contributo - Rif. Leg. art. 710 c.p.c.; artt. 7, 64 e 65 L. 218/1995; art.19 Reg. CE 2201/2003; art.3 Reg. CE 04/2009.

autore: Cianciolo Valeria