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Annullabile la rinuncia all'eredità  a causa dello stato di incapacità  naturale al momento dell'atto - Tribunale di Bologna, sent. 15 aprile 2021

Lunedì, 19 Luglio 2021
Giurisprudenza | Successioni | Capacità | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, sent. 15 aprile 2021 - Giudice Giraldi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.

Successioni – Rinunzia all’eredità – Coniuge del de cuius – Incapacità naturale – Atto unilaterale gravemente pregiudizievole – Annullamento dell’atto di rinunzia all’eredità – Rif. Leg. artt.428, 470, 724, 480, 769 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria