Adozione maggiorenne. Non vi è necessità dell'assenso all'adozione da parte della madre naturale dell'adottanda - Tribunale di Piacenza, sent. 12 gennaio 2021
L'istituto dell'adozione di un maggiorenne, che trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del codice civile, non risponde unicamente all'originario scopo di procurare un figlio a chi non l'avesse avuto mediante il matrimonio ed assicurare all'adottante che non abbia figli una discendenza, tendendo oggi più a finalità di solidarietà sociale ed avendo come precipuo scopo quello di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni particolari. (Nel caso di specie, la madre naturale dell'adottanda era interdetta e sebbene il procedimento è stato portato a conoscenza della sua tutrice, ancorché non legittimata ad esprimere l'assenso all'adozione trattandosi di diritto personalissimo, non vi è necessità dell'assenso all'adozione da parte di quest'ultima).
Adozione di persone di maggiore età - Interdizione della madre naturale - Adozione da parte di persona divorziata - Rif. Leg. artt. 291 e 312 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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