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La provenienza donativa di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene determina che la residua parte del valore del cespite, è soggetta al regime della comunione legale - Cass. civ., Sez. II, Ord. 16 luglio 2021 n. 20336

Venerdì, 16 Luglio 2021
Giurisprudenza | | Donazione | Comunione legale | Legittimità
Cass. civ., Sez. II, Ord. 16 luglio 2021 n. 20336 - Pres. Di Virgilio, Cons. Rel. Oliva per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.
In presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa soltanto di parte del denaro utilizzato per l’acquisto di un bene, quest’ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta e non per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale è soggetta dunque il regime della comunione legale tra i coniugi.

Comunione legale - Donazione indiretta - Compravendita di un bene - Pagamento parziale del prezzo con provvista fornita da un terzo - Rif. Leg. art. 179 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria