Omologata la proposta di liquidazione del patrimonio presentata contestualmente da due coniugi in stato di sovraindebitamento - Tribunale di Mantova, decr. 31 maggio 2021
L'art. 7-bis rubricato "Procedure familiari" della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 dispone
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.
E' stato ritenuto per la prima volta ammissibile dal Tribunale di Mantova, la proposta di liquidazione del patrimonio avanzata contestualmente dai coniugi, affermando che l’istituto di cui all’art. 7-bis della legge n. 3 del 2012 «ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicché, ricorrendo l’eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio».
Il comma 1 dell’art. 4-ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sul finire dello scorso anno ha novellato la legge n. 3 del 2012, stabilisce, attraverso l’introduzione dell’art. 7-bis, che «i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune».(Nel caso di specie, la proposta è stata avanzata con un unico ricorso da due coniugi i quali in precedenza erano stati entrambi soci di una società semplice dedita all’attività agricola, cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno).
Sovraindebitamento - Familiari - Rif. Leg. artt. 7-bis e 14-bis Legge 27 gennaio 2012, n. 3
editor: Cianciolo Valeria
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