Omologata la proposta di liquidazione del patrimonio presentata contestualmente da due coniugi in stato di sovraindebitamento - Tribunale di Mantova, decr. 31 maggio 2021
L'art. 7-bis rubricato "Procedure familiari" della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 dispone
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.
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E' stato ritenuto per la prima volta ammissibile dal Tribunale di Mantova, la proposta di liquidazione del patrimonio avanzata contestualmente dai coniugi, affermando che l’istituto di cui all’art. 7-bis della legge n. 3 del 2012 «ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicché, ricorrendo l’eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio».
Il comma 1 dell’art. 4-ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sul finire dello scorso anno ha novellato la legge n. 3 del 2012, stabilisce, attraverso l’introduzione dell’art. 7-bis, che «i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune».(Nel caso di specie, la proposta è stata avanzata con un unico ricorso da due coniugi i quali in precedenza erano stati entrambi soci di una società semplice dedita all’attività agricola, cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno).
Sovraindebitamento - Familiari - Rif. Leg. artt. 7-bis e 14-bis Legge 27 gennaio 2012, n. 3
autore: Cianciolo Valeria
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