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L'attribuzione di un immobile per intero ad uno dei condividenti può essere disposta a prescindere dal consenso del condividente assegnatario - Cass. civ., Sez. II, 12 luglio 2021, n. 19799

Cass. civ., Sez. II, 12 luglio 2021, n. 19799 - Pres. Gorjan, Cons. Rel.Varrone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'attribuzione di un immobile per intero ad uno dei condividenti con addebito dell'eccedenza può essere disposta a prescindere da una inequivoca manifestazione di consenso in tal senso da parte del condividente assegnatario
La vendita degli immobili non divisibili si configura come rimedio residuale cui ricorrere nella sola ipotesi in cui nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.
(Nel caso di specie, il marito sosteneva di aver chiesto sin dal primo grado l'assegnazione dell'immobile solo nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di restituzione della somma di Euro 150.000 a titolo di prelievo).
 

Separazione - Casa Coniugale - Divisione - Vendita all'incanto - Rimedio residuale - Rif. Leg. artt. 179, 192 e 720 cod.civ.

editor: Cianciolo Valeria