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Adozione. I nonni sono litisconsorti processuali - Cass. civ., Sez. I, Ord., 25 giugno 2021, n. 18282

Giovedì, 15 Luglio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione | Processo civile
Cass. civ., Sez. I, Ord., 25 giugno 2021, n. 18282 - Pres. Valitutti, Cons. Rel. Caradonna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.


Adozione - Dichiarazione di adottabilità - Intervento in causa e litisconsorzio – Rif. Leg. artt. 7, 8 e 9 della Convenzione di New York del 1989 (L. n. 176 del 1991)

autore: Cianciolo Valeria