La valutazione di inidoneità genitoriale va attualizzata. Corte di Cassazione, 30 giugno 2021 n. 18603
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L'assegnazione della casa familiare è strumento di mera protezione della prole e rende improponibile un giudizio di comparazione fra le esigenze della proprietà con quelle del coniuge debole, rispetto all'unica finalità di tutela della prole.
In tema di affidamento condiviso il legislatore non ha tipizzato le condotte ostative, lasciando al giudice del caso concreto motivare in ordine all'eccezione data dall'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza ha tipizzato la necessità di una duplice motivazione: in positivo sulla idoneità del genitore affidatario e in negativo sulla inidoneità educativa del genitore escluso.
La sentenza impugnata non si è attenuta a siffatti principi perché non ha operato una valutazione attuale circa l'inidoneità del genitore escluso, bensì si è basata su comportamenti solo risalenti nel tempo.
Rif. Leg.: art. 337-sexies cc.; art. 337-quater cc
autore: Fossati Cesare
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