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Maltrattamenti in famiglia e stato di inferiorità  psicologica della vittima - Cass. Pen., Sez. VI-1, Sent., 7 luglio 2021, n. 25914

Cass. Pen., Sez. VI-1, Sent., 7 luglio 2021, n. 25914; Pres. Costanzo, Rel. Cons. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali.
Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, inoltre, il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.

 

Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti in famiglia; Rif. Leg. Art. 572 c.p.

autore: Ferrandi Francesca