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Le scelte di vita dei coniugi non hanno rilievo ai fini del procedimento di assegnazione di un alloggio popolare - Tribunale Messina, Sez. I, Sent., 4 maggio 2021

Martedì, 29 Giugno 2021
Giurisprudenza | Merito | autonomia privata e contrattuale Sezione Ondif di Messina
Tribunale Messina, Sez. I, Sent., 4 maggio 2021 – GOT Barbaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Comune, in quanto ente pubblico, può stipulare contratti solo in forma scritta, ad substantiam e quindi l'occupazione ed il godimento de facto di un alloggio popolare non possono essere ritenuti idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente gestore e proprietario dell'immobile e l'occupante.
Il fatto che l'immobile acquistato in altro comune dal coniuge dell'opponente, dalla quale si era consensualmente separato, non soddisfacesse i requisiti di legge per escludere l'assegnazione dell'alloggio popolare in quanto inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'opponente, dei figli e del coniuge, non è un valido motivo.
Affinchè l'alloggio per sua natura rientrante nel patrimonio indisponibile di una P.A.) possa esser concesso in godimento ad un privato, deve necessariamente esistere un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà in tal senso dell'ente pubblico proprietario del bene.
 
Assegnazione alloggio popolare - Edilizia popolare – Rif. Leg. art. 2 D.P.R.  30 dicembre 1972, n. 1035 e art. 10 della L. n. 241 del 1990

autore: Cianciolo Valeria