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L'opponibilità  ai terzi della comunione legale, costituita prima della riforma, è condizionata solo all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2021, n. 17207

Lunedì, 28 Giugno 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Comunione legale | |
Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2021, n. 17207 - Pres. Cristiano, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151), è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio, prevista dallo art. 162 c.c., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che la L. n. 151 del 1975, art. 227 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.
Ai sensi degli artt. 162 e 163 c.c. affinchè la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poichè è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici.
 
Regime patrimoniale della famiglia - Comunione legale - Regime transitorio – Rif. Leg. art. 227 della L. 19 maggio 1975, n. 151; artt. 162, 163 e 2647 c.c.

autore: Cianciolo Valeria