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Violenza sessuale di gruppo. L'assunzione di alcol da parte della vittima deve essere agevolata dall'autore del reato - Cass. Pen., Sez. III, sent. 25 giugno 2021 n. 24865

Cass. Pen., Sez. III, sent. 25 giugno 2021 n. 24865 – Pres. Andreazza, Cons. Rel. Liberati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.
L'uso delle sostanze alcoliche deve essere necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece l'uso volontario incide si, ma non anche sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p.
(Sul punto la sentenza è stata cassata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante prevista
dall'art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p.).
 
Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale di gruppo - Condizioni di inferiorità psichica - Ingestione volontaria di alcool o abuso di stupefacenti - Configurabilità – Rif. Leg. artt. 609 – bis, 2 co., n.1) e 609 –ter, 1 co., n. 1) cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria