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Per ritenere uno stato di incapacità  naturale è sufficiente accertare che le facoltà  volitive del soggetto impediscano una seria valutazione dell'atto - Tribunale Civitavecchia, Sent., 27 maggio 2021

Sabato, 26 Giugno 2021
Giurisprudenza | Capacità | autonomia privata e contrattuale | Merito Tribunale di Civitavecchia
Tribunale Civitavecchia, Sent., 27 maggio 2021 – Giud. Vitelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale, l'accertamento dell'idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione "ex ante", nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva.
Per ritenere uno stato di incapacità naturale non occorre la sussistenza di una malattia che faccia venir meno in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto essendo sufficiente accertare (anche mediante elementi indiziari quali le condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole) che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.
(Nel caso di specie, parte attrice non ha saputo dare prova dell’incapacità della zia che aveva rilasciato la procura a vendere e neppure la mala fede dell’acquirente).
 

Incapacità naturale di intendere e di volere - Negozio unilaterale - Incapacità naturale - Annullamento dell'atto - Requisito del grave pregiudizio - Accertamento - Modalità - Fattispecie - Rif. Leg. art. 428 e 1425 cod. civ.

 

autore: Cianciolo Valeria