inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

41-bis ord. pen. e negazione del video colloquio, da realizzare in parte all'estero, con la moglie e la figlia minorenne - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 17 giugno 2021, n. 23851

La richiesta si fondava sulla difficoltà oggettiva di organizzare il viaggio di trasferimento e sui costi connessi alla trasferta che gravavano esclusivamente sulla moglie. Il detenuto, quindi, aveva chiesto di sostituire il colloquio visivo in presenza, con quello a distanza, tramite un video-collegamento che si sarebbe realizzato autorizzando l'accesso della donna e della figlia minore presso il Consolato italiano a Colonia.
Pertanto, nel caso di specie, si trattava di bilanciare i principi previsti in tema di colloqui visivi e le esigenze connesse a mantenere un sereno rapporto genitoriale con il minore oltre che una relazione familiare improntata, nei limiti del possibile, ad un modello di normalità e parimenti a contemperare finalità siffatta con la finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il contatto si sarebbe, invero, dovuto realizzare attraverso un programma software che avrebbe all'evidenza messo in comunicazione e reciproca visione la sede penitenziaria e il territorio straniero ove è allocato, appunto, il Consolato.
Trattandosi di video-colloquio da realizzare in parte all'estero, ciò avrebbe imposto un'organizzazione preliminare e preventiva del collegamento stesso che non poteva competere di fatto alla magistratura di sorveglianza. Sarebbe stata necessaria, invero, una preliminare attività di organizzazione e di controllo del sito e dei soggetti che prendevano parte al contatto; facendo affidamento sulla collaborazione del personale dislocato all'estero, senza che vi fosse una reale e specifica normativa di regolamentazione. Solo così si sarebbero garantite le formalità e gli adempimenti necessari e preliminari all'apertura del colloquio stesso.
Non solo, ma anche l'azione di vigilanza durante l'espletamento e quella di registrazione avrebbe dovuto permettere una integrale ripresa e visibilità dei soggetti ammessi all'interlocuzione, evitando che essi potessero uscire dal cono di ripresa del sistema video, così ponendo in essere forme gestuali di comunicazione.
La Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso del detenuto e confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza

Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 17 giugno 2021, n. 23851; Pres. Rocchi, Rel. Cons. Cairo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di colloqui, volti a mantenere i rapporti familiari da parte del detenuto, deve escludersi che si possa autorizzare un video collegamento da eseguire in parte all'estero, senza aver assicurato in via preventiva ogni esigenza connessa al contenimento di pericolosità sociale del ristretto in regime di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41bis.
La scelta, infatti, di non procedere a colloquio in presenza non si può surrogare ipso facto, con quella dell'attivazione di colloqui da remoto, da eseguire in parte attraverso un collegamento all'estero, richiedendo quella tipologia di contatto "virtuale", una serie di verifiche e approfondimenti, tali da salvaguardare pienamente la finalità ulteriore del tipo di restrizione, finalità connessa alla tutela delle esigenze sottese alla sicurezza interna ed esterna e a quelle d'ordine pubblico, strettamente collegate alla pericolosità sociale del detenuto.

 

Diritto penale della famiglia - Video collegamento in territorio straniero – Esclusione - Colloqui con i familiari – Mantenimento delle relazioni familiari – Carceri e sistema penitenziario; Rif. Leg. L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41bis.

autore: Ferrandi Francesca