inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Va escluso che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente in modo diretto e autonomo al mantenimento del figlio - Cass. civ., Sez. I, sent. 16 giugno 2021, n. 17222

Cass. civ., Sez. I, sent. 16 giugno 2021, n. 17222 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare.

Mantenimento dei figli – Obbligo di contribuzione di uno dei genitori al mantenimento della prole - Persistenza - Contribuzione paritaria come conseguenza automatica dell'affidamento condiviso – Insussistenza - Rif. Leg. art. 6, L. 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria