Validità  del patto fiduciario fra genitori e figli - Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, Sent., 25 febbraio 2021

Domenica, 20 Giugno 2021
Giurisprudenza | autonomia privata e contrattuale | Merito Tribunale di Barcellona P.G.
Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, Sent., 25 febbraio 2021 – Giud. Cuzzola per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il negozio fiduciario non è assimilabile al contratto preliminare: in questo l’effetto obbligatorio è precedente e strumentale all’effetto reale e si pone come funzionale alla realizzazione dell’effetto reale, mentre nel contratto fiduciario l’effetto reale viene prima, e su di esso s’innesta l’effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in coerenza con l’interesse delle parti.
Alla luce dell’insegnamento dettato risolto dall’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 6 marzo 2020, n. 6459, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.
(Nel caso in esame, l'intestazione dell'immobile ai figli sottintendeva l'accordo implicito che in qualunque momento ci fosse stato bisogno i genitori avrebbero potuto disporre dell'immobile così come volevano).
 
Autonomia contrattuale - Patto fiduciario – Accordo scritto – Rif. Leg. art. 2932 c. c..

editor: Cianciolo Valeria