Il provvedimento che dispone l'affidamento familiare deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso - Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 giugno 2021, n. 16569
L’affidamento familiare è istituto inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinata da malattia di un genitore isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali e, quindi, in casi che temporaneamente possono ostacolarne la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento interfamiliare, ovverosia ai membri della cosiddetta "famiglia allargata".
Adozione - Affidamento familiare – Ascolto del minore – Rif. Leg. artt. 315-bis, 333, 336-bis e 337-octies cod. civ.; art. 4 L. 4 maggio 1983, n. 184 (Legge in tema di Adozione)
editor: Cianciolo Valeria
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