Lo straniero coniugato è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 10 giugno 2021, n. 16325
L'Art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5 (Nuove norme sulla cittadinanza) dispone:
- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’ articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
- I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
La norma specifica dunque che scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero separazione personale dei coniugi non debbano essere intervenuti non già al momento della presentazione dell'istanza, bensì a quello – successivo – dell'adozione del provvedimento.
In tema di stranieri, il momento dell'adozione del decreto di cittadinanza, non devono essere intervenute condizioni ostative quali la separazione personale; da tale fattispecie differisce la separazione di fatto, che, pertanto, non impedisce il riconoscimento della cittadinanza.
In tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso.
Stranieri - Acquisto cittadinanza - Rif. Leg. L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5 (Nuove norme sulla cittadinanza)
editor: Cianciolo Valeria
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