La richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato non rileva ai fini dell'accesso all'assegno sociale - Tribunale Palermo, Sez. lavoro, Sent., 14 aprile 2021

Martedì, 15 Giugno 2021
Giurisprudenza | Aspetti fiscali e previdenziali | Merito Sezione Ondif di Palermo
Tribunale Palermo, Sez. lavoro, Sent., 14 aprile 2021 - Giudice Civiletti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995 nulla prevede in tema di separazione, ma è contrario alla ratio dell’istituto negare la spettanza dell'assegno sociale sostenendo che il richiedente non versi in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione.
Ai fini dell'accesso all'assegno sociale, la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato non equivale ad assenza dello stato bisogno.
 
Coniuge separato - Assegno sociale – Stato di bisogno – Previdenza -  Rif. Leg. Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)

editor: Cianciolo Valeria