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L'art. 574 bis c.p. è caratterizzato dall'impedimento dell'esercizio della responsabilità  genitoriale - Tribunale Cassino, Sent., 30 aprile 2021

Martedì, 15 Giugno 2021
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia Sezione Ondif di Cassino
Tribunale Cassino, Sent., 30 aprile 2021 - G.O.T. Principe per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 574 bis c.p., nel prevedere l'impedimento dell'esercizio della potestà genitoriale, quale requisito oggettivo essenziale per il perfezionarsi della fattispecie, richiede che il minore sia di fatto sottratto alla vigilanza dell'altro genitore, così da precludergli sia la funzione educativa ed i poteri insiti nell'affidamento, sia poi impedendogli di esercitare al meglio quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse superiore del minore e della naturale salvaguardia del legame parentale.
 La sottrazione assume rilevanza penale nel momento in cui determina l'impedimento, anche solo in parte, delle prerogative inerenti alla responsabilità genitoriale, non risolvendosi nella sola privazione del contatto fisico tra genitore e figlio, ma anche nell'ostacolare materialmente la possibilità dell'esercizio di quei poteri/doveri di cura che derivano direttamente dalla legge.
 
 
Delitti contro l'assistenza familiare -  Sottrazione e trattenimento di minore all’estero – Rif. Leg. artt. 54, 163 e 574 bis cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria