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Nei giudizi de potestate la mancata nomina del curatore al minore importa rimessione della causa in istruttoria - Tribunale Sondrio, Sent., 26 marzo 2021

Tribunale Sondrio, Sent., 26 marzo 2021 - Pres. Licitra per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento ex art. 336 cod. civ., sebbene non prettamente contenzioso, il figlio minore, come pure i genitori, è parte necessaria del giudizio e pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, cod. proc. civ. Nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio è sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento sia richiesto nei confronti di uno solo di essi, perché non si può capire ex ante se c'è concomitanza di interesse del minore con quello dell'altro genitore. Ravvisabile conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale ogni voltache l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, e di conseguenza è necessaria la nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l'incapace. (Il procedimento nasce con un'azione per il riconoscimento della paternità in capo all'attore. Nella estrema conflittualità che affligge il rapporto genitoriale, testimoniata dalla condotta processuale delle parti e dalla pendenza di altri giudizi, anche penali, cagionati dalle tormentatissime relazioni in essere tra i genitori e le rispettive famiglie, emerge comunque la volontà paterna, ferma al di là delle motivazioni che la sorreggono, di lasciare gestire completamente la figlia alla madre.).

Responsabilità genitoriale Decadenza -Giudizi de potestateCuratoredel minore; Rif. Leg. Art. 336 cod. civ.; art. 78, comma 2, cod. proc. civ.

autore: Cianciolo Valeria