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Illegittima l'ipoteca iscritta a carico del coniuge obbligato se non ci sono indici sintomatici di un possibile inadempimento - Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 26 marzo 2021

Martedì, 15 Giugno 2021
Giurisprudenza | Merito | Mantenimento | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Pavia
Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 26 marzo 2021 – Giud. Cunati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 cod. civ.


Separazione - Divorzio – Inadempimento dell’assegno - Iscrizione Ipoteca – Illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca – Rif. Leg.  artt. 156, 2818, 2827, 2838 cod. civ.; art. 8 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
 

autore: Cianciolo Valeria