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Respinta la domanda di alimenti della figlia che non versi in stato di bisogno - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 3 giugno 2021, n. 15437

La decisione di primo grado aveva qualificato l’assegno alimentare come assegno di mantenimento, mentre la Corte d'appello aveva rilevato che la domanda introduttiva faceva riferimento alla rideterminazione, in aumento, dell'assegno alimentare a carico del padre, e che quindi il giudice di primo grado, fissando l'importo di Euro 400,00 mensili "a titolo di mantenimento" fosse andato oltre il petitum e la causa petendi.

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 3 giugno 2021, n. 15437 – Pres. Acierno – Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Respinta la domanda di alimenti, per difetto dei presupposti di legge, non avendo la figlia naturale provato di versare in stato di bisogno e di essere nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento o comunque che fosse intervenuto un mutamento delle condizioni economiche proprie o del padre, considerato, oltretutto, che le accresciute necessità economiche della ragazza erano esclusivamente dipendenti da una scelta personale.

Alimenti - Assegno di mantenimento – Figli maggiorenni – Rif. Leg. art. 433 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria