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Sull'applicazione delle circostanze aggravanti in caso di tentato omicidio dell'ex convivente - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 08 giugno 2021, n. 22338

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 08 giugno 2021, n. 22338; Pres. Iasillo, Rel. Cons. Centofanti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La L. 19 luglio 2019, n. 69 (recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), in vigore dal 9 agosto 2019, attraverso l’art. 11, comma 1, lett. a), ha riscritto la disposizione di cui all’art. 577 c.p., comma 1, n. 1), sostituendo alle parole "o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente" le seguenti: "o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva".
Tale intervento segna una significativa modificazione dell'ambito precettivo della disposizione. Gli elementi della stabile convivenza e della relazione affettiva, di cui era già richiesta la compresenza, sono ora contemplati in via anche solo alternativa.
La pena dell'ergastolo si applica dunque, dal 9 agosto 2019, all'omicida che abbia agito, tra l'altro, nei confronti di persona a lui sentimentalmente legata, ancorchè non stabilmente convivente (o non più, o non ancora, tale), purchè la relazione sentimentale sia ancora in atto.

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA - Circostanze del reato - Concorso di circostanze – Tentato omicidio – Coppie di fatto; Rif. Leg. Art. 56, 577, comma 1, n. 1), c.p.; L. n. 76 del 2016.

autore: Ferrandi Francesca