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Kafala e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 9 giugno 2021, n. 22734

Nel caso di specie, l’imputata attraverso l’istituto della kafala si era impegnata a crescere e curare l’educazione della minore, figlia della sorella, e tali circostanze avrebbero dovuto, a suo dire, far escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, alla stregua della giurisprudenza che lo ravvisa nella condotta del genitore che porta con sé irregolarmente il figlio minore.
Tale motivo di impugnazione ha trovato accoglimento, in quanto, secondo la S.C., la Corte di appello di Roma avrebbe dovuto accertare se in concreto la kafala fosse idonea a escludere la terzietà (o estraneità familiare) tra l’imputata e la minore.
La sentenza è stata, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello romana.

Francesca Ferrandi


qui il link alla nota di Cesare Fossati

Giovedì, 10 Giugno 2021
Giurisprudenza | Stranieri | Minori | Cittadinanza | Legittimità
Cass. Pen., Sez. I, Sent.,  9 giugno 2021, n. 22734; Pres. Tardio, Rel. Cons. Talerico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta dello straniero che faccia illegalmente ingresso nel territorio dello Stato portando con sé la propria figlia minorenne.


IMMIGRAZIONE - Stranieri - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Condotta dell’affidatario che porti con sé una minorenne - Configurabilità del reato – Esclusione; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998.

editor: Ferrandi Francesca