Nell'adozione in casi particolari l'interesse del candidato genitore va soppesato con quello del minore - Corte Appello di Bologna, 27 gennaio 2021
Non può ritenersi che, pur in presenza del necessario assenso di entrambi i genitori (ex art. 46 Lg. 184/1983), l'interesse del minore all'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 lett. b l. 184/1983 debba essere presunto, dovendosi escludere che in ogni caso di crisi della relazione — matrimoniale o non matrimoniale — fra i genitori e conseguente celebrazione di nuove nozze da parte del genitore con il quale il minore sia prevalentemente convivente, possa accedersi all'istituto dell'adozione in esame, non essendo il rapporto genitoriale e neppure la responsabilità genitoriale nella libera disponibilità delle parti, ma dovendo essere soppesate le specifiche ragioni che ne giustificano la modifica, alla luce delle condizioni personali e relazionali dei soggetti coinvolti.
Rif. Leg.: art 44 co. 1 lett. b) Lg. 184/1983
* si ringrazia l'avv. Valeria Mazzotta, resp. Ondif sez. bolognese.
editor: Fossati Cesare
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