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Riscossione coattiva e iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi - Cass. Civ., Sez. Un., Sent., 8 giugno 2021, n. 15911

Cass. Civ., Sez. Un., Sent., 8 giugno 2021, n. 15911; Pres. Amendola, Rel. Cons. Napolitano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d. P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d. P.R. n. 602 del 1973 - Ammissibilità - Limiti - Onere probatorio; Rif. Leg. Art. 170 c.c.

editor: Ferrandi Francesca