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La voce di danno morale non è conglobabile nel danno biologico - Cass. Civ., Ord., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 15697

Cass. Civ., Ord., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 15697; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Fiecconi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel risarcimento del danno non patrimoniale, il danno morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, perchè non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Pertanto, il giudice di merito, nel liquidare il danno non patrimoniale, deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano (almeno sino al testo del 10 marzo 2021) ad un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita (nelle tabelle precedenti al 2021), giusta il disposto normativo di cui all’art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.

DANNO NON PATRIMONIALE – Danno morale – Danno biologico – Responsabilità medica; Rif. Leg. Artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.

autore: Ferrandi Francesca