Detenuto al 41bis e famiglia "allargata": nessuna deroga al limite numerico delle tre persone ammesse al colloquio mensile - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 27 maggio 2021, n. 20958
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Se il limite numerico delle tre persone ammesse ai colloqui costituisce la regola, la deroga a tale limitazione numerica ne costituisce, invece, l'eccezione la quale deve essere giustificata e fondata su motivazioni ragionevoli ed eccezionali, la cui valutazione e decisione è rimessa all'Amministrazione penitenziaria e che devono essere valutate caso per caso, contemperando e bilanciando l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza con il diritto del detenuto al mantenimento di regolari rapporti con il contesto familiare e affettivo.
RELAZIONI FAMILIARI - Carceri e sistema penitenziario - In genere; Rif. Leg. Art. 41-bis ord. pen.
autore: Ferrandi Francesca
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