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Soggette a tassazione solo le donazioni di beni presenti in Italia. Cass., sez. trib., 17 marzo 2021 n. 7428.

Cass. civ. sez. trib., Est. Fasano, 17.03.2021, n. 7428 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un cittadino statunitense residente in Italia riceveva un bonifico di euro 50.000 dal proprio compagno, australiano residente in Svizzera - con il quale aveva contratto un'unione domestica secondo la Legge Federale svizzera sull'Unione Domestica di coppie omosessuali del 18.08.2004. L'Agenzia Entrate emetteva avviso di liquidazione per omesso versamento dell'imposta di donazione e sanzioni.

Il ricorrente censurava l'errata qualificazione giuridica del proprio status quale "parente" entro il quarto grado, ritenendo invece che la propria qualità componente di un'unione domestica di diritto svizzero con il donante lo equiparasse ai fini fiscali ad un "coniuge" ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, lett. a).

La Corte non affronta questo motivo ritenendolo assorbito dall'accoglimento del primo, ritenendo venuto meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione.

In specie, qualora alla data della donazione il donante risieda all'estero, l'imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti che risultano esistenti sul territorio nazionale.

Ai fini dell'imposta di registro e, conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni, rilevano solo gli atti formati all'estero che hanno ad oggetto beni immobili o aziende esistenti sul territorio dello Stato.

Ai fini dell'imposta sulle donazioni rilevano e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, semprechè il donante sia residente nello Stato (art. 2, comma 1, del TUS), ovvero nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano "esistenti" nel territorio dello Stato.

Alla luce del criterio di territorialità, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul territorio nazionale. Per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all'estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene "esistente "nel territorio dello Stato.

 

Rif. Leg.: L. 21 novembre 2000 n. 342, Art. 69, comma 1; D.Lgs 31.10.1990 n. 346; L. n. 218/1995; Legge Federale sull'Unione Domestica di coppie omosessuali (LUD) del 18 agosto 2004

autore: Fossati Cesare