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La grave conflittualità  costituisce rischio elevato che incide sul benessere del minore - Tribunale per i Minorenni delle Marche, 20 aprile 2021

Venerdì, 28 Maggio 2021
Giurisprudenza | Merito Sezione Ondif di Ancona
Tribunale Minori Marche, Est. Seveso, decreto 20.04.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
massima TM Marche 20.04.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedura per il rientro di minore, oggetto di sottrazione internazionale, promossa dall'Autorità Centrale per l'Italia, cd. "ultima parola".

Il Tribunale dello Stato di rifugio (nuovo stabilimento) rigettava la richiesta di ritorno in Italia del minore.

Il padre presentava istanza di revisione ai sensi dell'art. 11 Reg. 2201/2003 - giudizio di riesame - al Tribunale della residenza abituale del minore.

Tale giudizio è circoscritto ai motivi di non ritorno del minore, non ha ad oggetto il carattere lecito o meno del trasferimento.

Circa l'ipotesi di maltrattamenti intrafamiliari agiti dal padre sia sul figlio sia sulla madre, non è possibile accertare se vi siano stati effettivamente, attraverso il raggiungimento di una prova piena, ma è necessario ricavare dagli atti una significativa probabilità.

Certamente si è in presenza di un conflitto irrimediabile idoneo ad incidere in modo estremamente negativo sul benessere psicofisico del minore.

Il giudizio sul rischio di grave pregiudizio nel distacco dal genitore primary caregiver è soggettivo, legato a quel minore ed al rapporto con il genitore.

Il fattore tempo è cruciale nei casi di sottrazione perchè altera le circostanze oggetto di valutazione.

Il Tribunale respinge la richiesta di rientro del minore.

 

Rif. leg.: Convenzione dell'Aia 25 ottobre 1980; art. 11 Reg. CE n.2201/2003



* Su segnalazione dell'avv. Manuela Caucci, Presidente ONDIF sez. di Ancona

autore: Fossati Cesare