Risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del figlio - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 25 maggio 2021, n. 14422
Venerdì, 28 Maggio 2021
Giurisprudenza
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L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima; è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
MINORI – Risarcimento del danno - Onere della prova - Responsabilità da custodia; Rif. Leg. Artt. 1226, 2048, 2051, 2697 e 2727 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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