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Risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del figlio - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 25 maggio 2021, n. 14422

Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 25 maggio 2021, n. 14422; Pres. Amendola, Rel. Cons. Positano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima; è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.

MINORI – Risarcimento del danno - Onere della prova - Responsabilità da custodia; Rif. Leg. Artt. 1226, 2048, 2051, 2697 e 2727 c.c.

autore: Ferrandi Francesca