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Alla lavoratrice madre licenziata per cessazione dell'attività  dell'azienda non spetta il diritto all'indennità  di maternità  - Cass. Civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 20 maggio 2021, n. 13861

Secondo gli Ermellini, nel caso in esame, unitamente alla oggettività dello status di lavoratrice madre della ricorrente, al fine della tutela invocata, dovevano essere allegate nel processo le circostanze di fatto necessarie all’applicazione del disposto normativo, quali la parzialità della chiusura aziendale e la ragione concreta del recesso datoriale.

Cass. Civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 20 maggio 2021, n. 13861; Pres. Doronzo, Rel. Cons. Leone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b), dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicchè, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorchè dotato di autonomia funzionale.

MATERNITÀ E RELATIVE PROVVIDENZE - Previdenza sociale - Rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento; Rif. Leg. D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b).

editor: Ferrandi Francesca