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Art. 614 bis c.p.c.. Il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione - Corte d'Appello Milano, Sez. minori, Sent., 21 aprile 2021

Lunedì, 24 Maggio 2021
Giurisprudenza | Merito | Procedimento civile minorile | Processo civile Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello Milano, Sez. minori, Sent., 21 aprile 2021 – Pres. Vigorelli, Cons. Rel. Tanara per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.


Affidamento dei figli - Genitore non collocatario - Dovere di mantenere rapporti con la prole - Condanna ad un "facere" infungibile - Misure di coercizione indiretta – Rif. Leg. art. 614 -bis e 709 - ter c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria