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Il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari tramite colloquio via Skype - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 17 maggio 2021, n. 19290

Un consolidato orientamento giurisprudenziale qualifica i colloqui visivi come un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. Pen.; art. 18, comma 3; D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 61, comma 1, lett. a) e art. 73, comma 3, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. ex multis Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014; n. 47326 del 29/11/2011 e n. 33032 del 18/4/2011).
Un diritto che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost., posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo).
Esso è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. Pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. Così, l'art. 41-bis Ord. Pen. prevede, al comma 2-quater, lett. b), che il colloquio sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione.
Pertanto, come già per i detenuti ordinari, anche per quelli sottoposti al regime differenziato, la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione prevedono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: in presenza degli interlocutori o con il mezzo del telefono.
Tuttavia, l'evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (c.d. videochiamate).
Di fronte a tali novità tecnologiche, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha assunto posizioni non univoche, talvolta ammettendo anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato i colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza (cfr. sul punto, Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014), talaltra accedendo alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un'espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa (v. Sez. 1, n. 16557 del 22/3/2019).
Secondo la stessa Amministrazione penitenziaria, poi, le forme di comunicazione a distanza devono essere, comunque, ricondotte nell'alveo dei "colloqui visivi", dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, dalla circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di video-chiamata tramite la piattaforma Skype for business.
Ne consegue che, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina - per quanto riguarda l'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonchè le modalità di controllo - è stata individuata in quella dettata dall'art. 18 Ord. Pen. e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37 (c.d. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di "facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie". E', infatti, notorio che assai frequentemente i congiunti del detenuto si trovino nella impossibilità di effettuare i colloqui in ragione della distanza dal luogo in cui quest'ultimo è ristretto; sicchè tale innovativa forma di comunicazione è stata individuata, dalla stessa Amministrazione, come un rilevante strumento per garantire l'effettività del diritto in questione.
Un'esigenza che il D.L. 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della c.d. emergenza Covid-19, ha inteso parimenti perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, art. 19, comma 1.

Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 17 maggio 2021, n. 19290; Pres. Casa, Rel. Renaldi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il detenuto sottoposto a regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., il quale versi in situazioni di impossibilità o, comunque, di grave difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza con i familiari, può essere autorizzato ad effettuarli mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal regime differenziato cui è sottoposto.

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA - Persone detenute - Diritto al mantenimento dei rapporti familiari - Diritti della persona; Rif. Leg. Art. 173 disp. att. c.p.p.; art. 27 Cost.; art. 28 Ord. pen.

autore: Ferrandi Francesca