L'importo che l'ex coniuge versa all'altro, per rimborsarlo delle imposte sul reddito dovute all'assegno, costituisce reddito imponibile IRPEF - Commissione Tributaria di Milano, 23 febbraio 2021
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L’art. 50, comma 1, lettera i, del D.P.R. 917/1986 assimila ai redditi di lavoro dipendente gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili. Dalla lettura della norma emerge ictu acuii che il legislatore richiede la piena corrispondenza tra le somme dedotte dal proprio reddito a titolo di assegno periodico corrisposto al coniuge (articolo 10, comma 1, lettera c), e gli importi da sottoporre a tassazione in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i del TUIR).
Pertanto, se la retrocessione del carico fiscale sopportato dal coniuge sull'assegno divorzile costituisce un onere deducibile per il soggetto erogante, allora gli stessi importi rappresentano reddito imponibile per il soggetto beneficiario.
ASSEGNO DIVORZILE – Regime fiscale della famiglia - Imposte – Tassazione; Rif. Leg. Art. 50, comma 1, lettera i del TUIR
editor: Ferrandi Francesca
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