IVG e obiezione di coscienza. Il medico può rifiutarsi di causare l'aborto, ma non di prestare assistenza - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 13 maggio 2021 n. 18901
art. 9 Legge 22 maggio 1978 n. 194. "Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all'interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente."
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Poiché l'obiezione di coscienza, prevista dall'art. 9, legge n. 194/1978, esonera il medico dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, risponde del delitto previsto dall'art. 328 c.p. se rifiuta di prestare assistenza a una donna (nel caso di specie, rifiuta di fare l'ecografia), dopo che costei era stata sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza mediante somministrazione farmacologica.
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l'aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall'art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all'esercizio di tale facoltà.
(In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l'esonero da obiezione di coscienza è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi "conseguenti").
Aborto - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Rifiuto di prestare assistenza nel procedimento di interruzione volontaria della gravidanza - Diritto di obiezione di coscienza - Rif. Leg. Art. 328 cod. pen., art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194
(In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l'esonero da obiezione di coscienza è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi "conseguenti").
editor: Cianciolo Valeria
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