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AdS. Gli atti aventi ad oggetto diritti soggetti personalissimi non tollerano la sospensione feriale - Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 13 maggio 2021 n. 12801

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 che, per i procedimenti di cui all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo. Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti aventi ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 13 maggio 2021 n. 12801 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Affermato il seguente principio di diritto: "In tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dall’art. 3 legge 742 del 1969, per i procedimenti indicati dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, deve essere applicata alla controversia concernente l’autorizzazione del giudice tutelare all’amministrazione di sostegno ad agire in nome per conto dell’amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto."


Amministrazione di sostegno - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Sospensione dei termini feriali - Rif. Leg. Art. art. 720-bis c.p.c., art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario)

editor: Cianciolo Valeria