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Nuova convivenza e cessazione dell'assegno divorzile - Cass. Civ.,Sez. VI, Ord. 10 maggio 2021, n. 12335

Cass. Civ.,Sez. VI, Ord. 10 maggio 2021, n. 12335; Pres. Acierno, Rel. Cons. Campese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’intervenuta convivenza fa cessare automaticamente il diritto all’assegno divorzile e, in tale prospettiva, è sufficiente che l’obbligato, che chiede l’accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l’assegno mensile, dimostri l’instaurazione di una relazione stabile dell’ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell’assegno l’onere di provare che la convivenza in essere non integri nel caso concreto la formazione di uno nucleo familiare.

ASSEGNO DI DIVORZIO - Cessazione - Instaurazione di una nuova relazione - Prova presuntiva; Rif. Leg. Art. 5, l.v., artt. 115-116 c.p.c. e 2697, 2727 e 2728 c.c.

autore: Ferrandi Francesca