Sottrazione di minore all'estero, giurisdizione e responsabilità genitoriale - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 12 maggio 2021 n. 18590
Mercoledì, 12 Maggio 2021
Giurisprudenza
| Responsabilità genitoriale
| Giurisdizione e competenza
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
Sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta commessa interamente all'estero quando la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, quale luogo di consumazione dell'offesa.
Il delitto si consuma infatti nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero.
Posto che l’art. 574-bis, comma 3, c.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sent. 29 maggio 2020 n. 102, “nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”, nel caso di specie, è stata cassata la sentenza impugnata con riferimento alla pena accessoria relativa alla sospensione automatica della responsabilità genitoriale.
Sottrazione e trattenimento di minore all'estero - Rif. Leg. art. 574 bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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