Risarcimento del danno da lucida agonia e del danno biologico terminale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 maggio 2021, n. 11719
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In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
DIRITTI DELLA PERSONA - Risarcimento del danno - Danni in materia civile - Danno non patrimoniale - Liquidazione e valutazione - Sanità e sanitari - Responsabilità professionale; Rif. Leg. Artt. 1218, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.
autore: Ferrandi Francesca
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