Art. 570 c.p. Perchà© si configuri il reato occorre che ai beneficiari manchino i mezzi di sussistenza - Trib. di Rovigo, Sez. Pen., sent. 16 ottobre 2020 n. 311
Lunedì, 10 Maggio 2021
Giurisprudenza
| Diritto penale della famiglia
| Merito
Sezione Ondif di Rovigo
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Perché si configuri il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza. In tale nozione rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l’alloggio, ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana.
(Il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato contestatogli: infatti, durante il periodo di soli 3 mesi di mancato versamento dell’assegno in favore della figlia, la madre, economicamente autosufficiente, aveva la carta di credito intestata al marito che avrebbe potuto utilizzare per le esigenze della figlia minore).
Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Rif. Leg. art. 570 cod. pen.
autore: Cianciolo Valeria
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