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Vendita fittizia fatta dal "de cuius" per dissimulare una donazione - Trib. di Napoli Nord, Sent. 17 febbraio 2021, n. 467

Lunedì, 10 Maggio 2021
Giurisprudenza | Successioni | Simulazione | Processo civile | Donazione | Merito Sezione Ondif di Napoli Nord
Tribunale di Napoli Nord, Sent. 17 febbraio 2021, n. 467; Dott. G.L. Lombardo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.
Il legittimario che invochi la simulazione della vendita di un bene fatta dal de cuius, sempre che la stessa sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, deve essere considerato terzo, ai fini della prova per testimoni o per presunzioni, anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente a includere il bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e così a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato.

CONTRATTI IN GENERE - Simulazione (nozione) - Prova - In genere - Impugnazione ad opera del legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione – Condizioni; Rif. Leg. Artt. 553 ss., 2697, 2721, 2729 c.c.

editor: Ferrandi Francesca