inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La pensione sociale è valutabile ai fini della determinazione dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 5 maggio 2021, n. 11797

Lunedì, 10 Maggio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 5 maggio 2021, n. 11797 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisorio e definitivo, seppure rebus sic stantibus, ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
In tema di assegno di divorzio e di concreta determinazione del relativo ammontare, la titolarità della pensione sociale, risolvendosi in una fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell'accertamento della condizione economica del coniuge richiedente l'assegno di divorzio.
 
Assegno divorzile – Revisione dell’assegno – Criteri – Pensione sociale – Rif. Leg. art. 5 co. 6 e 9 L. 1 dicembre 1970 n. 898

 

 

autore: Cianciolo Valeria