La minaccia è assorbita nel reato di maltrattamenti applicabile anche ai conviventi - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 maggio 2021 n. 17599
Venerdì, 7 Maggio 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Violenza - Ordini di protezione
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Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla ''famiglia'' deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la ''famiglia di fatto''.
Con riferimento all'art. 612 c.p., la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario neppure che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce quando queste siano funzionali alla vessazione della persona offesa.
Maltrattamenti – Violenza privata – Minaccia - Conviventi – Rif. Leg. artt. 572 e 612 cod. pen.
autore: Cianciolo Valeria
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