L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce causa di addebito della separazione - Trib. Bologna, sent. 10 marzo 2021
Si ringrazia l'Avv. Federica Bodini del Foro di Bologna e associata ONDIF della sezione felsinea per la segnalazione dell'interessante provvedimento.
Martedì, 4 Maggio 2021
Giurisprudenza
| Separazione dei coniugi
| Affidamento dei figli
| Addebito della separazione
| Merito
Sezione Ondif di Bologna
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Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa.
Nel caso di specie, il Tribunale felsineo ha scelto la madre quale affidataria esclusiva dei figli minori pur ricordando che nella giurisprudenza di legittimità è costante l'orientamento secondo cui l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l'altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore.
Separazione – Addebito – Abbandono del tetto coniugale - Affidamento figli – Mantenimento figli minorenni – Affidamento esclusivo – Rif. Leg. art. 143, 151 e 337 - quater cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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