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Nullità  dell'incidente probatorio per violazione del principio di discovery integrale - Cass. Pen., Sez. III, sent. 3 maggio 2021 n. 16673

L'incidente probatorio è un meccanismo di raccolta anticipata della prova, esperibile solo alle condizioni e nei casi stabiliti dalla legge, al fine di scongiurare il rischio di dispersione di dati che saranno, poi, rilevanti per la decisione dibattimentale.
La riforma del 2009 ha inserito nel catalogo dei reati di cui all'art. 392, 1° co. bis, categoria essenzialmente riconducibile alla sfera sessuale (casi di reati di violenza sessuale disciplinati dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, e 609 octies c.p.), i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di stalking. La protezione del minorenne nel momento della sua deposizione è stato ulteriormente perseguito dal legislatore del 2012, al quale non restava che inserire nel novero dei delitti individuati nel 1° co. bis dell'art. 392 la nuova fattispecie incriminatrice di adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) nonché l'ipotesi di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).
Per l'ipotesi di incidente probatorio previsto dall'art. 392, 1° co. bis, il P.M. è tenuto a depositare tutti gli atti di indagine compiuti.
Si tratta di un'ipotesi di discovery integrale, cui si affianca il diritto, per l'indagato ed i difensori delle parti, di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 398, 3° co. bis. La ratio della norma va ricercata nell'esigenza di rendere esaustivo il compimento dell'atto in sede di incidente probatorio, allo scopo di facilitare l'uscita del minore dal processo penale.
Mentre la regola è che la discovery sia parziale, ossia relativa solo alle dichiarazioni rese dalla persona da esaminare, la discovery diviene totale nel caso di assunzione della testimonianza del minore di anni sedici nei procedimenti per i reati di violenza sessuale.
L'inosservanza da parte del P.M. dell'obbligo di deposito degli atti di indagine, peraltro, non risulta espressamente sanzionata. Si ritiene che, ove dall'omesso deposito sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell'indagato, si possa profilare una nullità della prova assunta in sede incidentale ai sensi degli artt. 178, 1° co., lett. c, e 180 cod. proc. pen.
Rimane in ogni caso fermo, il combinato disposto degli artt. 393, 2° co.- bis, e 398, 3° co. - bis cod. proc. pen. ai sensi del quale, in tutti i casi di assunzione anticipata della prova previsti dall'art. 392, 1° co. bis, oltre a doversi osservare la disciplina generale sull'incidente probatorio in quanto applicabile, incombe sul pubblico ministero l'obbligo della discovery di tutto il materiale conoscitivo raccolto nel corso delle indagini, al fine di consentire un contraddittorio effettivo [quanto all'opportunità di tale previsione, v. Galantini, Commento agli artt. 13-14 l. 15 febbraio 1996, n. 66, in Cadoppi (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2002, 428].
Nel caso di specie, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli articoli 178, 183, 192, 393 codice procedura penale e il vizio di motivazione per non essere stata accolta l’eccezione di nullità dell’incidente probatorio in cui è stata assunta la deposizione testimoniale della persona offesa.
L’eccezione poggiava sulla violazione dell’obbligo di integrale discovery statuito dall’articolo 393 co. 2 bis codice procedura penale con riguardo all’omesso deposito del video oggetto di contestazione essendo stati depositati soltanto alcuni fotogrammi dallo stesso estratti. L’omessa produzione del video per l’incidente probatorio aveva leso il diritto di difesa dell’imputato non consentendogli di svolgere una corretta e adeguata linea difensiva anche in relazione alle dichiarazioni per la prima volta fatte dalla minore in quella sede circa il fatto di essere stata costretta rapporto sessuale.
 Valeria Cianciolo

Cass. Pen., Sez. III, sent. 3 maggio 2021 n. 16673 – Pres. Di Nicola, Cons. Rel. Reynaud per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se l’obbligo di discovery, rispetto alle prove rilevanti non rappresenta un diritto assoluto dovendo i diritti dell’indagato essere bilanciati con contrapposti interessi - come ad esempio, la necessità di proteggere i testimoni che siano a rischio di ritorsioni o di mantenere riservate le tecniche investigative adottate dalla polizia nel corso delle indagini - solo le restrizioni ai diritti della difesa strettamente necessarie potranno ritenersi ammissibili ai sensi dell’art. 6 cedu sempre che all’imputato sia comunque assicurato un equo processo anche con l’adozione di specifiche garanzie procedurali
Anche in forza di un’interpretazione convenzionalmente orientata, deve pertanto a fermarsi il principio che la violazione dell’obbligo di discovery sancito dall’articolo 393 co. 2 -bis cod. proc. penale determina, ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., la nullità della prova assunta in incidente probatorio quando gli atti di indagine non depositati, abbiano un’obiettiva rilevanza rispetto all’oggetto della prova stessa.

 

 Violenza sessuale – materiale pedopornografico – diffusione – incidente probatorio - Rif. Leg. 393 co. 2 bis codice procedura penale

autore: Cianciolo Valeria