Nuova pronuncia delle S.U. in tema di assicurazione sulla vita a favore degli eredi - Cass. Civ., Sez. Un., Sent., 30 aprile 2021, n. 1142
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La designazione generica di «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obbligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella medesima misura.
Nel caso in cui uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficiario non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.
RISARCIMENTO DEL DANNO – Assicurazione sulla vita – Eredi – Successioni; Rif. Leg. Art. 1412, 1920, 1921 c.c.
autore: Ferrandi Francesca
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